"Merita la protezione umanitaria il cittadino del Mali in considerazione della difficile situazione politica del suo Paese e del suo ottimo percorso di integrazione"

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

 

"Anche alla luce del predetto parere favorevole del Pubblico Ministero, si ritiene che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerata da un lato l’attuale difficile situazione politica del Mali (che, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, resta tuttavia delicata, come si evince dalle notizie riportate nel sito del Ministero degli Affari Esteri Viaggiare Sicuri) e, dall’altro, il fatto che l’interessato non abbia validi più validi e rassicuranti punti di riferimento sociali nel suo paese di origine, in particolare considerando che lo stesso è stato costretto a lasciare il Mali, ancora molto giovane ed è giunto in Italia dopo aver attraversato diversi stati africani ed avendo dovuto subire anche la grave situazione della Libia.

Il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di
integrazione sociale, come attestato dalla esaustiva documentazione depositata all’odierna udienza.
Egli infatti ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato, impegnandosi fin da subito in corsi scolastici, di formazione
professionale ed in attività di volontariato. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

 

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