"Deve essere concessa protezione umanitaria al cittadino ghanese in considerazione della sua vulnerabilità per le violazioni dei diritti umani subite in Libia e nel paese di origine"

 

Tribunale di Genova, ord. 17 gennaio 2018

"Appaiono invece sussistere motivi di carattere umanitario, tali da ritenere necessaria la protezione prevista dall’art. art. 5 comma 6, del d. lgs. 1998 n. 286, atteso che dalla documentazione prodotta anche in udienza risulta che il ricorrente sia ben integrato in Italia sotto il profilo sociale, con lo studio della lingua italiana – avviato con discreto successo essendo riuscito a comprendere e rispondere nella parte conclusiva dell’audizione giudiziaria – e con lo svolgimento di attività lavorativa retribuita avviata fin dal 2016 e tutt’ora in corso come lavapiatti nello stesso ristorante di xxx  denominato xxxx e poi xxxxx, come da documentazione in atti, sulla autenticità e regolarità della quale il PM, parte in causa, non ha avuto nulla da eccepire.


Si deve allora rilevare che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).
La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustificano pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.
Nel caso in esame, ritiene poi il tribunale di dover considerare anche i principi sanciti dall’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 che prevede al primo comma il diritto di ogni persona “alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato” ed al secondo il “diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”.
Pare evidente che tali norme, pur se si ritenga che non abbiano carattere cogente e che possano comunque essere derogate da norme interne, devono essere tenute in debito conto nella interpretazione delle disposizioni normative, ed in particolare di quelle che poggiano su clausole generali quali i “seri motivi di carattere umanitario” che possono impedire il rientro nel proprio Paese.
Ed allora. Quanto ai fattori soggettivi di vulnerabilità, occorre considerare che il richiedente è arrivato in Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato se le condizioni di tale Paese fossero state diverse; ha trovato un lavoro, che tuttavia ha svolto in condizioni di schiavitù non venendo pagato e venendo recluso per oltre un anno.
In merito alla situazione della Libia, deve precisarsi che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito.
In relazione poi ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di violazione dei diritti da parte della polizia e delle autorità di giustizia nel Ghana, confermata dall’ultimo report di Amnesty International 2016/2017 e dall’essere stato incarcerato per tre settimane per il solo sospetto furto di un cellulare, scagionato con l’arresto di colui che lo aveva venduto.
La situazione sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente anche alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Genova, né precedenti di polizia, tenuto conto – sotto quest’ultimo profilo - che l’Ufficio immigrazione, nonostante la richiesta di informativa, nulla ha comunicato in merito), dà diritto, per i motivi esposti, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio."

 

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