"Merita protezione umanitaria il richiedente asilo senegalese che ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento"

 

Tribunale di Genova, ord. 23 gennaio 2018

"Egli infatti, come emerge dall’ampia documentazione prodotta, ha collaborato attivamente alle occasioni di reinserimento a lui offerte dagli enti locali e dalle associazioni del volontariato genovese, impegnandosi fin da subito nello studio della lingua italiana, come dimostrato anche nel corso dell’odierna udienza, ove è risultato in grado di comprendere e parlare la lingua italiana, essendosi infine anche iscritto, per l’anno scolastico 2017/2018, al corso per l’ottenimento della licenza media.


Inoltre risulta anche intervenuto un serio percorso di integrazione lavorativa da parte del ricorrente; egli infatti ha documentato di avere svolto, senza soluzione di continuità, dal settembre 2016, attività lavorativa in forza di successivi contratti di borsa lavoro, l’ultimo dei quali rinnovato il 13.10.2017 e con scadenza al 12.4.2018, nell’ambito dei quali svolge attività di accompagnamento e mediazione per i migranti (“…faccio 20 ore settimanali e lavoro al Centro di accoglienza di xxxxx  “xxxxxxx” ed il mio compito è di accompagnare e seguire i migranti per ottenere la tessera sanitaria e fare lo screening al xxxxxx ed anche li accompagno negli ambulatori per fare le visite di accoglienza..”), attività di cui si riferisce anche nella positiva relazione a firma del dott. xxxxxxxx, dell’Ospedale xxxxxxx, datata 1.4.2017, ove viene dettagliato l’incarico svolto dal ricorrente e si relazione in ordine alla sua particolare serietà e capacità, fattori che hanno indubitabilmente determinato i ripetuti rinnovi dei contratti di borsa lavoro ad ogni scadenza.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."

 

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