Tribunale di Genova, ord. 24 gennaio 2018
"Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.
Nel caso in esame, l’attuale situazione politico-sociale del Ghana, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, soprattutto considerando le minacce subite e l’inadeguatezza della tutela giudiziaria.
Occorre anche considerare, che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.
Si osserva che, come appare credibile il racconto del richiedente relativamente alla situazione in Ghana, così non c’è motivo di dubitare di quanto riferito in ordine al periodo vissuto da xxxxxx in Libia ed alle circostanze che lo hanno costretto ad allontanarsi da quel luogo. Il suo racconto risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia.
A questo proposito, si osserva che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di “violenza indiscriminata” derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito (v. Rapporto 2016/2017 di Amnesty International). Tali notizie trovano recentissima conferma nella dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell’8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l’intenzione di aprire un’inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia..
Deve infine essere evidenziato il fatto che il richiedente è minorenne e che quindi, ai sensi dell’art. 19 c. 2 D. L.vo 286/98, non può essere espulso, salvi i casi previsti dall’art. 13 che in concreto non sussistono. Va anche considerato che xxxxxx è orfano di entrambi i genitori. Questi elementi, nel loro insieme, rendono il ricorrente particolarmente vulnerabile. xxxxxxx ha dimostrato, d’altro canto, di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale, atteso che sta studiando con impegno per imparare l’italiano e per conseguire la licenza media.
Ciò posto, la situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla situazione personale del richiedente ed alla condotta regolare tenuta dallo stesso in Italia (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."
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