Tribunale di Genova, ord. 20 febbraio 2018
"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione.
Il ricorrente, infatti, fuggito dal proprio paese ancora minorenne ed affetto da anemia congenita e misconoduli polmonari, ha intrapreso positivamente un percorso di integrazione in Italia, frequentando un corso per superare l’esame di 3° media.
Come già in precedenza argomentato, le situazioni di vulnerabilità che possono giustificare il rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere sia situazioni oggettive relative al paese di provenienza (ad esempio grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari), sia situazioni soggettive (ad esempio motivi di salute, di età, familiari) e tra queste devono farsi rientrare l’abbandono della patria in giovane età, i problemi di salute e la positiva integrazione in Italia."
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