Merita la protezione umanitaria il cittadino nigeriano vittima di violenza in Libia e alla luce della situazione di violazione dei diritti nel suo paese d'origine.

Tribunale di Genova, ord. 14 febbraio 2018

"La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto
alla protezione per motivi umanitari.


Va premesso che l’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i “seri” motivi di carattere umanitario
che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono
generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di
salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre
civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti
degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il
viaggio, di cui egli risenta le conseguenze. (...) il richiedente, vittima di eventi fortemente
traumatizzanti – perdita dei genitori in giovane età, morte violenta dell’amato fratello e poi anche
dell’amico prezioso e della prigionia in Libia –, abbia manifestato una sintomatologia vicina al
disturbo post-traumatico che comunque lo rende a rischio e fortemente vulnerabile e perciò
bisognoso di un percorso di cura che esclude un rientro nel paese di origine (cfr. relazione del
29.1.18). Inoltre, deve essere ricordato che è arrivato in Libia, dove verosimilmente si sarebbe
fermato se la situazione fosse stata diversa; qui invece è stato sequestrato riuscendo fortuitamente a
fuggire al prezzo della morte violenta dell’amico, patendo trattamenti brutali tipicamente riservati
agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.
Nel caso in esame, occorre dire che, mentre il racconto del richiedente relativo ai motivi persecutori
dell’uscita dalla Nigeria appare non provato per i motivi già evidenziati, il Collegio non ha alcun
motivo di dubitare delle dichiarazioni relative alla vita in Libia ed alle circostanze che lo hanno
portato ad uscire anche da tale Paese, con un narrato – per quanto sintetico –coerente, credibile, e
pienamente in linea con le informazioni consultate sulla Libia e che è quindi da ritenersi veritiero ai
sensi dell’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007.

 

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