Tribunale di Genova, ord. 12 febbraio 2018
"Può trovare invece accoglimento la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in quanto come chiarito dalla Suprema Corte “Le misure di carattere umanitario hanno carattere atipico e residuale da accertarsi caso per caso.
In particolare tale natura si riscontra nelle situazioni cd. vulnerabili che possono avere l’eziologia più varia” (Cass. n. 26566/2013). Si ritiene quindi che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando come attualmente il ricorrente non possa sperare in validi riferimenti familiari e sociali nel suo paese di origine, considerando che ha lasciato il suo paese da più di quattro anni, avendo perso il padre e permanendo le stesse situazioni conflittuali tra la sua famiglia e vicini di etnia contrapposta. Appare infatti verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese ed in Libia è stato coinvolto nei gravi fatti di guerra civile, subendo anche una grave aggressione, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015. D’altra parte è stato anche ampiamente comprovato il particolarmente positivo e proficuo percorso di inserimento del richiedente nel contesto sociale genovese, lo stesso ha infatti seguito e segue corsi scolastici, prima di apprendimento della lingua italiana, poi di scuola media inferiore, attualmente di scuola superiore, ha seguito corsi professionali, ha svolto attività di volontariato ed è riuscito a reperire anche regolari occasioni lavorative, infine si è anche giovato di importanti contatti con i presidi sanitari per le sue non indifferenti patologie. Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."
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