La comunicazione di avvio del procedimento di revoca della misure di accoglienza che indichi solo alcune delle condotte di inosservanza del regolamento poste a base della revoca rende illegittimo il provvedimento impugnato in quanto frustra il diritto di diritto di difesa del ricorrente.
Il provvedimento in questione, infatti, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), riveste un carattere eminentemente discrezionale, e postula, pertanto, una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale.
L’istanza di ammissione a gratuito patrocinio deve essere accolta stante il disposto dell’art. 8 d.p.r. 12 gennaio 2015 n. 21 secondo il quale: “Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 16 del decreto, la documentazione prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato”.ù
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