Tribunale di Genova, ord. 13 marzo 2018
"Si ritiene quindi che, diversamente da quanto valutato, dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.
Stabilità la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.
(...) Peraltro, la Corte di Cassazione, aveva già affermato che “la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”. (Cass., 29.5.2012, n. 15981).
Per questi motivi, tenuto conto anche del più che positivo percorso di integrazione del ricorrente, che sta vivendo la propria omosessualità con serenità e partecipando costantemente anche alle attività dell’Associazione LGBT xxxx di xxxx, come da documentazione in atti, la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l’esame dell’ulteriore richiesta di protezione sussidiaria formulata in via gradata."
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