"Merita protezione umanitaria il cittadino nigeriano attesa l'impossibilità di soddisfare i propri bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale nel suo Paese di origine"

Tribunale di Genova, ord. 2 maggio 2018

"Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

E’ infatti elevato il rischio che il soggetto, se fosse rimpatriato nel proprio Paese di origine, si troverebbe nella impossibilità di soddisfare i “bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa”, perché, come evidenziato dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455)” la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità,” in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza."

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