Tribunale di Genova, ord. 21 febbraio 2018
"Protezione umanitaria
Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.
L’attuale situazione politico-sociale del Casamance, come sopra evidenziata e ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali e rappresentata, in particolare, dal conflitto separatista di cui si è detto sopra, in quanto continuano occasionalmente a verificarsi scontri ed episodi di violenza. E’ recentissimo l’attentato verificatosi nella foresta della Casamance il 6.1.2018, nel quale 13 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite. Le persone che hanno subito l’attacco, tutti adolescenti, sono state uccise a colpi di arma da fuoco e in alcuni casi decapitate, mentre si trovavano nella foresta per tagliare la legna. Per ora non ci sono state rivendicazioni. Secondo l’esercito del Senegal, che ha dato la notizia dell’attacco, l’assalto potrebbe essere collegato alla recente liberazione di due membri del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance: per i media locali gli autori dell’attacco sarebbero i membri di un gruppo rivale dell’MFDC.
Occorre poi considerare che il richiedente è arrivato in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E’ dovuto invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall’Africa subsahariana.
Si osserva che, come appare credibile il racconto del richiedente relativamente alla situazione in Senegal, così non c’è motivo di dubitare di quanto riferito in ordine al periodo vissuto da xxxx in Libia ed alle circostanze che lo hanno costretto ad allontanarsi da quel luogo. Il suo racconto risulta in linea con le informazioni acquisite sulla Libia.
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