"L'attuale situazione polito sociale del Bangladesh consente di ritenere che, in caso di rientro nel Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di estrema vulnerabilità idonea a pregiudicare i suoi diritti fondamentali. Pertanto va riconosciuta

Tribunale di Genova, ord. 7 marzo 2018

"Va premesso che l’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98 non definisce i “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”,

che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine, e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, i quali possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, o a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.
L’attuale situazione politico-sociale del Bangladesh, come sopra evidenziata e ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Nel suo caso la situazione è resa più critica dal dal coinvolgimento di xxxx e della sua famiglia nella politica, in sostegno del BNP.
Deve peraltro essere valorizzato in questa sede il fatto che xxxx ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale. Ha frequentato con profitto corsi di lingua italiana, conseguendo il livello A2 di conoscenza, ed ha partecipato a corsi finalizzati ad agevolare il reperimento di un’attività lavorativa ed ha lavorato come volontario (v. relazione della Cooperativa “xxxxx”).
La situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (come detto, non risultano precedenti penali né di polizia a suo carico), nonché alla sua situazione personale, evidenzia i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 D. L.vo 286/98."

Scarica l'ordinanza