Tribunale di Genova, ord. 7 maggio 2018
"Appare dunque verosimile, anche alla luce delle gravi sofferenze subite dal ricorrente per arrivare in Italia, lo stesso ha attraversato vari paese per poi giungere in Libia, dove ha tra l’altro subito gravi maltrattamenti, del tempo trascorso dall’allontanamento dal suo paese e dalla predetta grave situazione della sua zona di origine, che il ricorrente, se tornasse nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana, quindi nella condizione richiamata dai principi espressi dalla corte di cassazione nella sentenza n. 3347 del 2015.
D’altra parte in Italia il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un significativo percorso di integrazione sociale, come confermato anche dall’aggiornata relazione del responsabile della cooperativa sociale di Genova che segue lo stesso, relazione depositata all’odierna udienza.
Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286."
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