"Il cittadino gambiano privo di legami familiari in Patria e ben integrato in Italia merita la protezione umanitaria"

Tribunale di Genova, ord. 29 maggio 2018

"Sussistono, invece, ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente, che non risulta avere parenti in patria, ha documentato:


- di aver lavorato per parecchi mesi con contratto a temine per somministrazione di lavoro alle dipendenze di Lavorint presso la Lavanderia industriale xxxx s.r.l.
- di aver frequentato con assiduità corsi di lingua italiana (livello A1 e livello A2);

- di aver frequentato due corsi di formazione professionale (corso base per installazione e manutenzione di impianti termoidraulici della durata di 150 ore e corso di formazione base nel settore delle costruzioni e stradali);
- di aver prestato attività di volontariato sia presso il Comune di Campo Ligure (collaborando alla manutenzione e conservazione delle statue lignee presenti nel “Giardino di Tugnin”), sia presso la Croce Rossa di Campo Ligure, in varie iniziative organizzate da quest’ultima.
Come già in precedenza argomentato, le situazioni di vulnerabilità che possono giustificare il rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere sia situazioni oggettive relative al paese di provenienza (ad esempio grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari), sia situazioni soggettive (ad esempio motivi di salute, di età, familiari) e tra queste devono farsi rientrare l’assenza di legami familiari in patria e la positiva integrazione in Italia.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

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