"I profili di vulnerabilità soggettivi (integrazione) e oggettivi (grave situazione della regione d'origine) giustificano la protezione umanitaria al cittadino pakistano"

Tribunale di Genova, ord. 23 maggio 2018

"Insomma, la situazione del Punjab pakistano sopra descritta, anche con riferimento alla zona
di provenienza del richiedente, pur non rispecchiando una situazione di conflitto
generalizzato, è comunque grave, non si è stabilizzata ed anzi si è deteriorata nell’ultimo
anno, come evidenziato dalle fonti sopra riportate.

In attesa di ulteriori sviluppi, si ritiene che, allo stato, la situazione del Paese sopra descritta, valutata complessivamente ed
unitamente anche alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano
precedenti penali né di polizia a suo carico), evidenzi i presupposti per ottenere il permesso
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Il ricorrente,
una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema
vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la sua
possibilità di esercitare i diritti fondamentali."

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