Tribunale di Genova, provvedimento del 17 maggio 2018
"-Rilevato che il rifiuto dell’ente comunale è fondato sul rilievo che la ricorrente non sia stata in grado di produrre il nulla osta richiesto, sul presupposto di essere richiedente asilo;
-Rilevato che nel ricorso presentato la ricorrente ha ribadito la propria impossibilità a rivolgersi alle Autorità diplomatiche del proprio Paese, in qualità di richiedente asilo, in quanto ogni contatto con dette autorità contravverrebbe con la disciplina del riconoscimento della Protezione internazionale;
-Rilevato che, come noto, l’art. 116 del codice civile (“Il matrimonio dello Straniero nello Stato”) prevede al terzo comma che lo straniero che ha il domicilio o la residenza nello Stato deve fare la pubblicazione secondo le disposizioni del codice stesso: le pubblicazioni di matrimonio sono una infatti formalità che ha lo scopo di portare alla conoscenza di tutti l’intenzione di due persone di contrarre il matrimonio e quindi per consentire, eventualmente, a chi avesse qualcosa da opporre allo stesso di farlo. Ebbene, nel caso di cittadini stranieri, per chiedere le pubblicazioni è necessario che i futuri sposi producano il nulla osta al matrimonio proveniente dall’autorità competente per il proprio Paese (art.116, comma 1);
-Rilevato che il nulla osta al matrimonio altro non è che un certificato rilasciato dalle autorità del paese di origine da cui risulta che il richiedente è libero di sposarsi in quanto non risultino impedimenti;
-Rilevato che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3.9.2001, ha prospettato la illegittimità costituzionale dell’art. 116 del codice civile in quanto la norma non prevede espressamente che nel caso in cui non sia possibile ottenere i certificati dalle autorità dei paesi di provenienza, si possa provvedere con una attestazione sostitutiva ed ha dunque sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione citata e la Corte Costituzionale l’ha respinta con l’ ordinanza interpretativa n. 14 del 30 gennaio 2003;
-Nell’ordinanza si riassumono gli orientamenti della magistratura su questo tema e si ricorda che, nel caso in cui fosse dimostrato dai coniugi che il certificato di nulla osta è stato rifiutato per motivi che sono contrari ai principi del nostro ordinamento giuridico (come i motivi religiosi o politici), è possibile il rimedio del ricorso all’autorità giudiziaria (in base all’art. 98 c.c.) chiedendo che sia il Tribunale ad accertare che non sussistono impedimenti al matrimonio e quindi ad ordinare all’Ufficiale di stato civile di dar luogo comunque alle pubblicazioni. In altre parole, il rigetto della questione da parte della Corte Costituzionale, sottolinea che non serve abrogare l’art. 116 del c.c. per consentire una soluzione a questi problemi, ma è sufficiente utilizzare il rimedio previsto dalla legge ovvero il ricorso al Tribunale contro il rifiuto delle pubblicazioni per consentire all’autorità giudiziaria di verificare l’assenza di impedimenti al matrimonio (validi secondo i principi dell’ordinamento italiano);
- ritenuto, in conformità con la giurisprudenza recente di merito, superando così il precedente orientamento di questo Tribunale, che “l’art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di nullaosta – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico” (v. decreto 16.3.2016 Tribunale Milano, in linea con Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14).
- ritenuto che tale interpretazione sia necessaria per armonizzare il diritto interno alla Carta Fondamentale dei Diritti (CEDU) avendo la Corte di Strasburgo affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di capacità matrimoniale dello straniero non può estendersi"
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