E' elevato il rischio che il richiedente protezione internazionale, se fosse rimpatriato in Bangladesh, si troverebbe nella impossibilità di soddisfare "i bisogni e le esigenze ineludibili della vita" come evidenziato recentemente dalla Cassazione. Pertan

Tribunale di Genova, provvedimento 4 luglio 2018

"Valutato anche il buon comportamento tenuto in Italia dal richiedente sulla base delle risultanze in
atti (non risultando a suo carico precedenti penali, né carichi pendenti e neppure segnalazioni
negative), le esperienze traumatiche patite in Libia (sulla cui veridicità non si nutrono dubbi,
essendo racconti coerenti con quanto emerge da fonti accreditate), si reputa sussistere una
situazione di vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai
sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente
per territorio. E’ infatti elevato il rischio che il soggetto, se fosse rimpatriato nel proprio Paese di
origine, si troverebbe nella impossibilità di soddisfare i “bisogni e le esigenze ineludibili della vita
personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli
standards minimi per un'esistenza dignitosa”, perché, come evidenziato dalla recente sentenza della
Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Sentenza 23 febbraio 2018, n. 4455)” la ratio della
protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di
vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità,” in
comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

 

 

 

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