Tribunale di Genova, provvedimento del 31 ottobre 2018
"Oggetto del giudizio (...) è l’accertamento del diritto soggettivo del
ricorrente alla protezione invocata.
In tal senso il ricorso deve essere interpretato,
essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto
soggettivo. (...) Ancora preliminarmente va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento è stato instaurato ed assunto in decisione prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.
(...) Ritiene allora il Collegio che è l’insieme dei fattori menzionati a creare il terreno che sostanzialmente costringe il richiedente, in una situazione di ristrettezze economiche e di tutela dei diritti, a lasciare il Paese. La situazione descritta è senza dubbio estranea ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma deve essere tenuta in debito conto ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Per concludere, la situazione del ricorrente, valutata complessivamente ed unitamente al processo di inserimento avviato nel nostro paese di cui si è detto ed alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Genova, e gli esiti delle SDI, sono negative), dà diritto, per tutti i motivi esposti, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98."
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