Tribunale di Genova, provvedimento 20 novembre 2018
"Venendo all’esame della domanda subordinata, deve essere preliminarmente affrontata la problematica relativa all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla GU del 4.10.2018 ed in vigore dal 5.10.2018, in relazione al presente procedimento.
Il decreto, tra le altre cose, ha infatti sostituito l’art.5 comma 6 T.U.I. ed ha modificato l’art.32 comma 3 l. 25/08, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi tipizzate di permessi di soggiorno (per protezione speciale o per casi speciali). Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale, senza che sia stata prevista una disciplina di diritto intertemporale. In tale contesto normativo si impone il ricorso ai principi generali di cui all’art.11 disp.prel. c.c.. Per la giurisprudenza della Corte Suprema, il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso (lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore; cfr. Cass. civ.sez. I, 3.7.13, n. 16620, Cass. SSUU 2926/67, 2433/00 e 14073/02).
(...)
Nel caso in esame, l’attuale situazione politico-sociale del Gambia, come sopra ricostruita, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche Cass. 2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Il Paese infatti è oggi in una fase di riorganizzazione dopo le ultime elezioni e non appare ancora in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali, soprattutto considerando che xxxx è giovanissimo, ha lasciato il suo Paese a soli 15 anni, è arrivato in Italia ancora minorenne, dopo aver subito esperienze molto traumatiche, ed ha compiuto da poco 18 anni. Tutti questi elementi, nel loro insieme, rendono il ricorrente particolarmente vulnerabile, soprattutto considerando che lo stesso non ha avuto modo di seguire un percorso scolastico in Gambia e che attualmente sta seguendo una terapia psicologica, che lo sta aiutando a superare le esperienze drammatiche vissute."
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