Tribunale di Genova, provvedimento del 9 gennaio 2019
"Deve allora osservarsi in merito che:
- parlando di “procedimenti in corso”, la norma non sembra riferirsi ai procedimenti
giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla
Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del
permesso da parte del Questore.
Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il
Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari,
debba rilasciare un permesso non più denominato “per motivi umanitari”, ma recante la
dicitura “casi speciali” (e tuttavia, pur sempre “della durata di due anni, convertibile in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”);
- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del
Giudice e ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di
coerenza con la normativa precedente, che solo all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008
(riguardante la decisione della Commissione) e non anche all’art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011
(poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria, ma, ciononostante,
nessuno ha mai dubitato che anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi
fossero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione
sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse
trasmettere gli atti al Questore per il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6
T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che
definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;
- l’art. 1 comma 9, come confermato ora con la legge di conversione, deve essere pertanto
riferito anche ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al
Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 1
comma 9 cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata
di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato ed alla scadenza del permesso di soggiorno, si ritiene debbano essere
applicate le disposizioni di cui al comma 8."
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