Tribunale di Genova, 15 gennaio 2019
"Sussistono i presupposti della protezione ex artt. 2 comma 1 lett. e) e 7 D. L.vo 251/07, sicché può riconoscersi alla ricorrente lo status di rifugiata.
Il racconto della richiedente appare attendibile, anche se non riscontrabile, atteso che le vicende narrate appaiono lineari e sono state ripetute più volte senza cadere in contraddizione. I fatti esposti non risultano in contrasto con le informazioni generali riguardanti il Paese, né con quelle specifiche pertinenti al suo caso. I punti dubbi del racconto reso, rilevati dalla Commissione, sono attribuibili alla iniziale reticenza della richiedente nel rivelare la sua reale situazione di vittima di tratta, a causa della sua estrema vulnerabilità e delle minacce di cui era oggetto, e possono ritenersi ormai chiariti, alla luce delle precise dichiarazioni rese dalla ragazza agli operatori del Centro anti-tratta e poi davanti al Giudice. (...) Il racconto della richiedente trova conforto elle informazioni fornite dalle fonti consultate.
Proprio dalla città di origine della ricorrente, Benin city, giungono in Europa la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali, in virtù della concentrazione, in questa città, di organizzazioni specializzate nel “collocamento” delle stesse all’estero (cfr. www.robadadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/).
Gli indicatori della tratta, con particolare riferimento alle donne nigeriane, sono stati sviluppati da una serie di rapporti e studi in materia, con l’intento di individuare le potenziali vittime di tratta di esseri umani e sono, peraltro, rammentati dalle Linee guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, redatte dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a proposito dell’identificazione delle vittime di tratta e procedure di referral.
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