Tribunale di Genova, 12 Aprile 2019
"Nel caso di specie, la situazione della Nigeria, come sopra evidenziata, consente di ritenere che la ricorrente, proveniente dalla zona di Kaduna, una volta rientrata nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n. 3347/2015; 445572018), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali. Tra l'altro sarebbe sola e senza alcun appoggio familiare, priva di mezzi di sostentamento.
Occorre inoltre considerare che la richiedente è arrivata in Italia dalla Libia, dove verosimilmente si sarebbe fermato, se la situazione fosse stata diversa. E' dovuta invece fuggire a causa della pericolosità di quel Paese, legata alla guerra civile ed al trattamento brutale riservato agli immigrati, soprattutto se provenienti dall'Africa subsahariana."
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