PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO GUINEENSE: in caso di rimpatrio, il ricorrente si ritroverebbe in una situazione di vulnerabilità e vanificherebbe l'ottimo percorso di integrazione

 

Tribunale di Genova, Ordinanza del 14/10/2019

 

"(...)del percorso di inserimento nel tessuto socio-culturale italiano, come risulta dalla documentazione prodotta in udienza, con specifico riferimento all’avere frequentato con buon esito i corsi di lingua italiana ed all’essersi da subito impegnato nel progetto di integrazione avviato dai responsabili del Cas ospitante partecipando a tutte le attività proposte con impegno e serietà - come da attestati di stima e da relazione del responsabile ampiamente elogiativa - ed alle quali ha aggiunto il serio impegno nella formazione professionale concludendo il progetto avviato fino a reperire stabile e regolare occupazione lavorativa ed adeguatamente retribuita (il ricorrente ha infatti rinunciato in udienza al beneficio del GP). Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Guinea Bissau. In tale situazione, se il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."

 

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