“PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO PAKISTANO: Se fosse costretto a tornare nel suo paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità.”

Tribunale di Genova, 5 Novembre 2019

Non va peraltro dimenticato che il ricorrente è lontano dal suo paese da 9 anni. A ciò si aggiunga che sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi nel nostro paese. Sta studiando l’italiano (si richiama il doc. n. 13, certificazione) e si sta impegnando nel lavoro, come da documentazione prodotta (cfr. doc. n. 4, contratto di lavoro, già depositato in Commissione, oltre alla dichiarazione dei redditi 2019 e buste paga), sussistendo l’ obiettiva speranza di una evoluzione in melius con un permesso per motivi di lavoro.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.”

 

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