Tribunale di Palermo 20 Gennaio 2020
"Considerato che il ricorrente ha esposto di avere gravi problemi di salute, pure riscontrati visivamente dalla Commissione, la quale ha evidenziato la necessità di accordare un permesso per poter affrontare le cure del caso, si ritiene opportuno consentire la sua permanenza nel territorio italiano attraverso il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998. In altri termini, avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte, può predicarsi la ricorrenza di ragioni di carattere umanitario ostative al rimpatrio del ricorrente e suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un permesso di soggiorno ai sensi del citato art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.
In proposito va osservato che, all'epoca dell'ingresso del ricorrente nel territorio dello stato, della formulazione dell'istanza diretta ad ottenere le forme di protezione internazionale riconosciute dal nostro ordinamento e dell'instaurazione del presente giudizio di impugnazione (nonché della piena maturazione dei presupposti di fatto legittimanti la positiva valutazione in ordine all'inserimento sociale ed economico del soggetto) la suddetta norma era in vigore."
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