Tribunale di Genova 25 marzo 2020
Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l’onere postogli dall’art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.
Quanto alla protezione accordabile, si osserva che in Gambia, con l’elezione del presidente Adama Barrow -dopo il regime ventennale di Yahya Jammeh, che poneva la lotta contro la “minaccia omosessuale” tra i suoi principali obiettivi - vi è ora un clima decisamente più liberale ed il presidente ha detto chiaramente che il Paese ha problemi più impellenti, prima di tutto quello economico. Peraltro, l’omosessualità continua ad essere un reato punito con pene severissime e deve quindi ritenersi che una persona omosessuale, o ritenuta tale, si troverebbe oggi in concreto pericolo di essere arrestato e incriminato. A ciò deve aggiungersi l’ulteriore grave pericolo determinato dal clima omofobo che, a prescindere dagli orientamenti governativi, continua ad interessare il Paese.
Per tali motivi, a persona di orientamento omosessuale proveniente dal Gambia, o creduta tale, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con riconoscimento della massima forma di protezione richiesta.
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