Tribunale di Genova 27 gennaio 2020
Ciò posto, occorre tenere conto:
- della vicenda personale del richiedente, che - seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione - lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà.
****** e la sua famiglia vengono posti dagli eventi in una condizione in cui mancano le condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali strettamente connesse al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa (per citare le condivisibili argomentazioni di Cass. Civ. 4455/18).
E' quindi accertata la condizione personale e familiare di effettiva deprivazione dei diritti umani che giustifica l'allontanamento e che renderebbe incerto e non sicuro un ritorno in Patria, quanto meno fino al completo soddisfacimento del debito contratto.
Scarica il provvedimento