Tribunale di Genova 28 febbraio 2020
"Nel caso in esame, ritiene poi questo Tribunale di dover partire dai principi sancito dall'art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 che prevede al primo comma il diritto di ogni persona "alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato" ed al secondo il "diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio".
Pare evidente che tali norme, pur non aventi carattere cogente ma di principio, devono essere tenute in debito conto nella interpretazione delle disposizioni normative, ed in particolari di quelle che poggiano su clausole generali quali i "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali" che possano impedire il rientro nel proprio Paese.
E così, nell'ambito della citata - seppur regolamentata - libertà di movimento e di emigrazione, dovrà ritenersi rientrante tra i "seri motivi" una situazione del Paese di provenienza che impedisca o non tuteli adeguatamente l'esercizio dei diritti fondamentali"
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