PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO NIGERIANO: L'invivibilità dell'Edo State, il suo alto livello di delinquenza e l'ottimo percorso di integrazione giustificano la protezione umanitaria

Tribunale di Genova 3 febbraio 2020

"Ciò post bisogna tenere conto:

- del percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, socialeculturale italiano: ha partecipato con profitto a corsi di lingua italiana che parla e comprende, ha frequentato vari corsi professionali, ha svolto attività di volontariato in favore di pubbliche amministrazioni ed ora lavora regolarmente come cameriere ai piani in un noto hotel genovese, percorso questo che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria.

- delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza: va rilevato difatti che "la situazione in Nigeria suscita grande preoccupazione" secondo il dipartimento degli Stati Uniti. Nel Global Terrorism Index - GTI (indice del terrorismo globale) 2016, la Nigeria è classificata al 3° posto ed uno dei cinque paesi responsabili del 72% di tutte le morti di terrorismo nel 2015.

Ulteriori fonti ufficiali segnalano la presenza di episodi di violenza tra le varie comunità etniche (cfr. Rapporto E.A.S.O. sulla Nigeria del giugno 2017 - www.easo.europa.eu), rappresentando che vi è stato un incremento degli episodi di violenza. Il livello di delinquenza (soprattutto legata all'attività criminale di gruppi cult) è tale che vi sono state ben 120 morti violente nel solo Edo State, area di provenienza della richiedente, nel periodo gennaio - settembre 2019.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, nonché da ultimo della Sent. Cass. Sezioni Unite 29459/2019, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di Polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio."

 

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