Tribunale di Genova 17 marzo 2020
"Nel ritenere la posizione del richiedente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, occorre tenere conto della storia personale, che - seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione - lo porta malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà.
Come già scritto, il collegio ritiene il racconto del ricorrente sostanzialmente attendibile, anche se non riscontrabile, con riferimento all'essere stato un militare dell'esercito durante la dittatura di Jammeh.
Pertanto, si ritengono sussistenti i rischi per il ricorrente di essere vittima di pregiudizi od atti violente, in ragione della professione svolta, sussistendo profili di vulnerabilità soggettiva legati anche alla relativa instabilità socio-politica del paese ed alle carenze amministrative ed istituzionali dello Stato, sotto tali aspetti, non ancora affrontati in modo adeguato.
L'attuale situazione politico-sociale del Gambia, per quanto in fase di indubbio positivo cambiamento, consente di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo Paese, si ritroverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità (v. Cass. 3347/2015 v. anche 2018), idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.
Il paese infatti è ancora in una fase di riorganizzazione dopo le ultime elezioni e non appare in grado di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali segnatamente con riguardo al diritto ad un giusto processo (qualora avesse effettivamente sottratto l'arma dell'esercito) a persone nelle condizioni del ricorrente, soprattutto se si tiene conto del ruolo militare svolto agli ordini della dittatura.
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