Tribunale di Genova 22 novembre 2019
"Giusto tutto quanto sopra ed applicando tutti i principi sopra esposti al caso di specie, appare evidente che una volta rientrato nel suo Paese, il ricorrente si troverebbe in una situazione di specifica vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi senza lavoro, in un contesto familiare fortemente ostile, privo di mezzi di sussistenza e nella impossibilità di mantenere se stesso, la madre e la sorella.
A tale riguardo va ricordato che il ricorrente ha dovuto interrompere gli studi universitari per curare la grave malattia del padre ("quando studiavo purtroppo c'era problema che mio padre aveva il cancro quindi cercavo lavoro per aiutare la mia famiglia perché la situazione stava peggiorando", ibidem pag. 5), mentre qui in Italia ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel nuovo contesto sociale: vive a ********* presso la cooperativa ******* di cui ha prodotto una buona relazione; in particolare vi si legge che il predetto ha raggiunto una buona inclusione sociale, ha sempre tenuto un comportamento corretto ed osservante delle regole; inoltre ha studiato la lingua italiana (ha conseguito il livello a1 e A2 e la tersa media), ha svolto un tirocinio presso il comune di ****** dal 29.10.2018 al 28.04.2019 nell'ambito del settore informatico percependo una retribuzione di euro 280,00 mensili.
Quanto, infine, alla possibilità di tutelare, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria il diritto al lavoro, si veda Ordinanza Trib. Bari del 13.03.2019 e relativa all'inserimento lavorativo di un cittadino della Costa d'Avorio "Si ritiene che nel caso di specie debba essere tutelato, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria il diritto al lavoro, come posizione soggettiva assoluta del singolo, tutelata dall'art. 35 Cost.)."
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