PROTEZIONE UMANITARIA A CITTADINO GAMBIANO: fuggito a 12 anni e senza più legami con la patria, in caso di rientro in Gambia, ove il processo di pacificazione non si è ancora concluso, vanificherebbe l'ottimo percorso di integrazione.

Tribunale di Genova 20 aprile 2020

"Nel ritenere la posizione del ricorrente rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, occorre quindi tenere conto:

i) della storia personale del giovane richiedente (bassissima scolarizzazione, assenza di riferimenti familiari), che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese ancora minorenne ed a subire anche maltrattamenti in Libia prima di giungere in Italia.

b) della condizione di instabilità socio – politica tuttora esistente in Gambia, assumendo rilevanza la situazione confermata dagli ultimi documenti richiamati.

c) l’assenza (passata ed attuale) di legami familiari nel paese di origine;

d) del proficuo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico e culturale italiano, come risulta dalla documentazione (già richiamata supra) che si è riusciti a raccogliere in sede di istruttoria. In Italia ha sfruttato al massimo tutte le opportunità offerte (da quelle scolastiche a quelle professionali), tessendo anche rapporti interpersonali con molti individui.

Un positivo percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese di origine ove non ha alcun legame familiare.

In tale situazione, se il richiedente tornasse in Gambia, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."

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