Tribunale di Genova 23 dicembre 2019
"In questo contesto appare verosimile che il ricorrente, se fosse costretto a tornare nel suo Paese, vista la situazione generale della sua nazione, ulteriormente enfatizzata dalla sua appartenenza ad una famiglia economicamente fragile, già vittima di calamità naturali e legata al ramo sciita dell'Islam, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. n. 3347/15), idonea pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.
Non va peraltro dimenticato che il ricorrente è lontano dal suo paese da oltre 4 anni. A ciò si aggiunga che il giovane sta dimostrando una concreta volontà di integrarsi nel nostro paese. Sta studiando l'italiano e si sta impegnando nel Centro ove soggiorna, come si evince dalla relazione sociale depositata in sede di audizione (DOC. N. 12).
La situazione descritta, valutata quindi complessivamente ed unitamente anche alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Genova, né precedenti di polizia) per i motivi esposti, all'esito di comparazione, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98."
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