Tribunale di Genova 26 novembre 2019
"Dalla narrazione del vissuto - deprivazioni in tenera età che non gli hanno consentito di svolgere e completare gli studi per gravi carenza del sistema scolastico e socio assistenziale del paese d'origine, unite alle pressioni delle leggi tradizionali e della famiglia vissute dal ricorrente come gravi e pericolose in assenza di adeguata sicurezza dello Stato - dalla disamina di quanto documentato - impegno nell'apprendimento della lingua italiana e delle regole della convivenza civile presso il Cas dove di recente è stato trasferito e dove, secondo i responsabili, ha manifestato da subito un fattivo impegno anche nelle proposte di lavoro, emergono elementi per ritenere sussistente in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità effettiva. (...)
Ed allora. Si rinvengono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato da gravi violenze e nel percorso di integrazione anche professionale risultando comprovato un adeguato impegno finalizzato all'integrazione nel tessuto e culturale italiano, per quanto non confermato dalla comprensione della lingua per la scarsa scolarizzazione, dall'assenza di precedenti, pendenze e segnalazioni da parte della Questura. Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese, del quale è assente da alcuni anni. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."
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