Tribunale di Genova 25 maggio 2020
"Il racconto del richiedente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, alla luce delle fonti reperite e dell’audizione resa in questa sede, ove ha saputo dare chiarimenti su ogni punto dubbio e dettagliare maggiormente la sua vicenda, appare preciso, vivo e frutto di una storia personale. La vicenda narrata dal richiedente infatti, appare sufficientemente dettagliata, priva di contraddizioni, globalmente plausibile e come tale credibile, applicando i parametri di cui all’art. 3 comma 5 d.lgs. 251/07, tenuto conto del beneficio del dubbio, in base alla definizione fornita dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati1 e dell’interpretazione resa dalla Corte di Cassazione con recente sentenza2.
Infine, sulle minacce, gli atti vandalici e il sequestro subiti dal richiedente, non vi è possibilità di reperire fonti esterne a supporto dei fatti accaduti; pertanto, la credibilità va valutata in base alle sue dichiarazioni. Egli è stato in grado di spiegare in modo dettagliato e coerente le vicende occorse, di descrivere in modo circostanziato i momenti in cui è stato sequestrato, tenuto in prigionia e poi fuggito, nonché di rispondere con sufficiente precisione alle richieste di chiarimenti a lui rivolte.
6. Protezione accordabile. Stabilita la credibilità interna ed esterna delle dichiarazioni rese, va valutato in quale misura gli eventi narrati ammontino a persecuzione o al rischio di un danno grave a danni del richiedente. Lo stesso non ha un timore fondato di subire atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; tuttavia, egli è stato minacciato e sequestrato, subendo trattamenti inumani e degradanti. In tale contesto, lo Stato non è stato in grado di fornirgli tutela, né potrà verosimilmente garantirgli protezione in caso tornasse nella sua città di origine e fosse nuovamente oggetto di attacchi. L’arresto e la condanna di ******** per la morte di due suoi discepoli, più che una dimostrazione della presenza dello Stato a tutela dei cittadini, è dimostrazione del tardo intervento del governo, avvenuto solo sette anni dopo gli eventi precedentemente menzionati e in concomitanza all’ormai imminente morte della guida spirituale, già ricoverata all’estero.
Nella situazione in cui si trova il richiedente, vi è pertanto il concreto rischio di un grave danno in caso di rientro nel proprio Paese di origine allo stato attuale, sulla base di quanto sopra evidenziato. Sussistono quindi, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007."
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