Tribunale di Torino 25 maggio 2020
"Le attività poste in essere e la condotta complessivamente tenuta dal ricorrente sono espressione di un positivo inserimento nel contesto nazionale del richiedente. Pertanto, è del tutto pacifico che questa condizione d’integrazione ed attuale stabilità economica raggiunta, in caso di rimpatrio, verrebbe vanificata, ponendolo in una situazione di evidente vulnerabilità, posto che il richiedente, cittadino del Bangladesh, privo di mezzi, si troverebbe a dover ripartire da zero - in un contesto certamente meno favorevole di quello italiano - per procurarsi i mezzi di sostentamento e raggiungere un livello economico che gli consenta di vivere in maniera decorosa.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v. Cass. n. 4455 del 2018)."
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