Tribunale di Genova 16 giugno 2020
"Appare invece frettoloso e non condivisibile il provvedimento nella parte in cui riconduce la partenza del richiedente unicamente a motivazioni private, in situazione di precarietà economica, ben più complesso essendo il motivo che spinge il richiedente a lasciare il proprio Paese, tenendo conto della realtà del Pakistan in Punjab, delle sue condizioni familiari e della sua vicenda personale.
Alla luce del racconto riportato vista anche la documentazione pervenuta nelle more si ritiene debba riconoscersi in capo al ricorrente il diritto alla protezione per motivi umanitari.
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