PROTEZIONE SUSSIDIARIA A CITTADINO MALIANO: "Il divieto di scegliere il coniuge, come il matrimonio forzato, se attuato con violenza e senza tutela statale, costituisce trattamento degradante e rientra nell'accezione di danno grave"

Tribunale di Genova 13 luglio 2020

"Protezione accordabile. Il divieto a scegliere il proprio coniuge, al pari dell’analoga ipotesi dell’imposizione di un matrimonio forzato, se attuati con metodi violenti e senza un efficace intervento a tutela da parte dello Stato o di altre autorità tradizionali, costituisce trattamento degradante e come tale rientrante nell’accezione di “grave danno” ai sensi dell’art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07.


Devono condividersi, in proposito, gli orientamenti della Suprema Corte, che ha affermato ad esempio (sebbene in quel caso individuando l’appartenenza ad un gruppo sociale della vittima) che “In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d. lgs. 251/2007, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale - secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito - anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni. Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali”. (Sez. 1 - , Sentenza n. 28152 del 24/11/2017). E, ancor più in termini, che “In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6573 del 09/03/2020).
Alla luce di quanto sopra, deve riconoscersi al richiedente la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b)."

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