Tribunale di Genova 8 luglio 2020
"Ed allora. Si rinvengono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato dalle gravissime carenze anche in termini di sicurezza e di supporto con specifico riferimento alla problematica degli agricoltori nei conflitti con i pastori nomadi fulani e nel percorso integrativo riconosciuto dai responsabili del CAS, risultando comprovato un impegno finalizzato all’integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano avendo partecipato con successo al corso di formazione, confermato anche dall’assenza di segnalazioni da parte della Questura.
Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese, dal quale è assente da alcuni anni. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana."
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