Tribunale di Genova 21 luglio 2020
"Ciò posto, occorre tenere conto:
- della situazione di conflitto e di violenza in Mali. La difficile e delicata situazione politica del Mali, pur non integrando, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale ai fini dei presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) cit., costituisce elemento determinante ai fini della valutazione del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- della giovanissima età in cui il richiedente, ancora minorenne, ha lasciato il Paese ; e della storia personale, seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione;
- infine, dell’intrapreso percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano (...)
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