CASSAZIONE: la C.A. ha omesso di argomentare il livello di integrazione effettiva del ricorrente né i timori da lui denunciati per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Corte Suprema di Cassazione 3 Febbraio 2021

6. Il terzo motivo, invece, è fondato.

6.1. Il ricorrente, infatti, lamenta l'omesso svolgimento del giudizio di comparazione: assume che la Corte, da una parte, aveva escluso la sua vulnerabilità, riconducendola esclusivamente alla sua assenza di problemi di natura economica (per il fatto di aver dichiarato di essere, in patria, benestante e di svolgere l'attività di fotografo), e, dall'altra, non aveva considerato la sua integrazione (fondata sulle circostanze che egli si trovava in Italia dal 2014 e si era ricongiunto alla sua famiglia di origine oltre ad essere convolato a nozze con la sua fidanzata) né la condizione di rischio in cui si sarebbe trovato rientrando in Ucraina come disertore, dove la sua incolumità era a rischio.

6.2 Si osserva, al riguardo, che escluso che per la fattispecie invocata possa assumere rilievo la valutazione di non credibilità del racconto espressa in relazione alle altre forme di protezione domandate, risulta del tutto carente il giudizio articolato dalla Corte in punto di protezione umanitaria: infatti, i giudici d'appello si sono limitati ad affermare, in ordine all'esame della fattispecie, che "nel caso in esame, è lo stesso appellante che si è definito benestante davanti alla Commissione Territoriale né risultano elementi di vulnerabilità quali malattie che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata).

6.3. Con tale unica argomentazione, non risulta sia stato affatto considerato il livello di integrazione raggiunto rispetto alla sua situazione affettiva (ricongiungimento alla madre ed la sorella nonché il matrimonio recentemente contratto in Italia) in relazione alla quale le mere considerazioni in ordine economico - riferite ad una condizione oltretutto risalente nel tempo ed uniche ad escludere la sua vulnerabilità ed a sostenere il rigetto della domanda - risultano logicamente recessive all'interno del complessivo giudizio: e vale solo la pena di rilevare che nessuna argomentazione è stata spesa rispetto ai timori denunciati dal ricorrente per la sua incolumità nel caso di rimpatrio nel paese d'origine dove, come dimostrato dalle C.O.I. richiamate anche dalla stessa Corte (report di Amnesty International: cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), sussiste il concreto rischio di una lunga detenzione e di trattamento disumano e degradante per coloro che sono stati renitenti alla leva.

 

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