CASSAZIONE: la C.A. dovrà procedere ad un'accurata ricostruzione e valutazione dei rischi che la ricorrente abbia a correre in Ucraina in termini di persecuzione o di gravi danni alla sua persona.

Corte Suprema di Cassazione 16 Febbraio 2021

 

ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l'odierna ricorrente avesse in passato vissuto in Russia prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escludere il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese d'origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della ***********, della cittadinanza ucraina;

l'avvenuta esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata o della protezione sussidiaria, in ragione della pregressa vivenza dell'interessata in Russia, in tanto  avrebbe trovato giustificazione, in quanto si fosse positivamente escluso, con ragionevole plausibilità, che l'odierna ricorrente, cittadina ucraina, non sarebbe stata con certezza ricondotta nel paese di appartenenza, dovendo ritenersi, in caso contrario, che l'indagine sui rischi di discriminazione, di persecuzione, o di esposizione a situazioni oggettive di conflitto armato (di per sé sole suscettibili di porre a rischio l'incolumità della richiedente), avrebbe dovuto necessariamente condursi con diretto riferimento al paese di appartenenza dell'interessata, non emergendo in alcuno modo sulla base di quali titoli la ******** potesse vantare il diritto a permanere a sua discrezione sul territorio russo, senza il rischio di essere ricondotta al proprio paese di origine;

sulla base di tali premesse, spetterà al giudice del rinvio procedere a un'accurata ricostruzione e valutazione dei rischi di rimpatrio dell'odierna ricorrente in Ucraina e, in caso positivo, dei rischi che ella abbia a correre in quel paese sotto il profilo delle prevedibili persecuzioni o discriminazioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata o, in via subordinata, dei paventabili gravi danni alla persona apprezzabili nella prospettiva della possibile attribuzione, in suo favore, della protezione sussidiaria;

 

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