Corte Suprema di Cassazione 18 maggio 2021
In primo luogo, infatti, il giudice di merito ha rigettato l’appello soffermandosi a indicare le ragioni per le quali il racconto del ricorrente doveva ritenersi non addetti (così la sentenza d’appello, pagina 9).
In secondo luogo la Corte d’appello, pur avendo compiuto disamina della situazione sociale, politica ed economica della Nigeria, l’ha fatto utilizzando fonti del 2017, nonostante la sentenza sia stata deliberata due anni dopo (violando in tal modo l’obbligo di acquisire informazione sul paese d’origine tratte da fonti attendibili ed aggiornate); e dall’altro trascurando di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, nel paese di provenienza del richiedente, gravemente compromessi in modo intollerabile. 1.6 La sentenza va dunque cassata con rinvio la Corte d’appello di Genova, in differente composizioni, la quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari indagando ex officio sulla esistenza o meno, in Nigeria, di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali, ed avvalendosi a tal fine di fonti attendibili ed aggiornate. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate la giudice del rinvio.
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