Tribunale di Genova 8 marzo 2021
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto dell’effettivo percorso di integrazione sociale compiuto nel territorio italiano con l’istaurazione di importanti legami sociali, professionali ed affettivi documentati in atti ed ampiamente descritti nella relazione del Cas di dicembre 2020.
In particolare, il ricorrente è ospite presso una struttura dove ha sempre dimostrato grande impegno e volontà di integrazione, frequentando sin da subito i corsi di lingua italiana, corsi di qualifica professionale, impegnandosi anche sul piano lavorativo aderendo ad un percorso integrato di inclusione lavoro avente come obiettivo l’inclusione sociale, arrivando a prendere il diploma di scuola inferiore. Nel 2019 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato sempre prorogato fino all’ultimo aggiornamento di dicembre 2020.
Un percorso che verrebbe gravemente vanificato in caso di rientro forzato in Ghana. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al drammatico percorso migratorio ed all’attuale situazione della zona di provenienza.
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