Tribunale di Genova 2 marzo 2022
Per tutto quanto sopra esposto, la storia della ricorrente e la sua condizione di fragilità rendono più che verosimile il pericolo, in caso di rientro in patria, di cadere ancora vittima di tratta (fenomeno del re-trafficking), di abusi o maltrattamenti, tenuto conto della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per la specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona.
(...)
Quanto all’appartenenza della richiedente ad un particolare gruppo sociale, si osserva6 che:
- le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale;
- i fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali. Il fatto di appartenere a un simile gruppo sociale potrebbe essere uno dei fattori che contribuisce al timore dell’individuo di essere oggetto di persecuzione, ad esempio di sfruttamento sessuale, come conseguenza dell’essere, o del timore di diventare, vittima di tratta;
- coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell’essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all’interno di quella società.
La richiedente, pertanto, è sottoposta al rischio specifico, legato all’appartenenza di genere, derivante dall’esteso fenomeno della tratta di esseri umani a fini sessuali nell’area di provenienza, quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Deve pertanto accogliersi la domanda principale e riconoscersi all’odierna richiedente lo status di rifugiata ai sensi dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra.
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