Tribunale di Genova 31 maggio 2022
Si riscontra pertanto ancora adesso nella zona di provenienza del richiedente una situazione di conflitto generalizzato che potrebbe legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria come previsto dall’art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.
Per concludere, allo stato attuale, non può negarsi alla situazione de qua, posta in relazione alla posizione individuale del richiedente, che a Syalkot ha i suoi affetti ed interessi momentaneamente trasferiti altrove, l’esistenza del pericolo di un grave danno in caso di ritorno nell’area di provenienza, con il fondato rischio di subire gravi minacce alla vita ed alla salute. Appaiono pertanto sussistere fondati e seri motivi per ritenere che nel caso di rimpatrio il richiedente sarebbe esposto a situazioni di grave rischio personale: pertanto è pienamente concedibile il beneficio della protezione sussidiaria. L’accoglimento di tale forma di protezione rende inutile il vaglio della subordinata domanda umanitaria e/o speciale, peraltro nel caso di specie infondata per totale assenza di presupposti.
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