Tribunale di Genova 22.09.2023
"Le dichiarazioni rese e le COI menzionate portano il Collegio ad una valutazione complessiva di attendibilità rispetto a quanto riferito dal ricorrente in merito alla persecuzione subita in
quanto persona che viene considerata schiava di generazione in generazione in quello specifico contesto socioculturale. Infatti, dalle fonti analizzate emerge come le famiglie che sono state schiave nell’area della regione di Kayes in Mali non possono far emerge le loro ragioni per la condizione sociale e culturale, si preferisce celare le ragioni, non se ne parla ed è come se ciò non esistesse, eppure esiste ed e un fenomeno rispetto al quale lo Stato non agisce anche per la difficoltà nell’inquadrare nel quadro giuridico penale dell’ordinamento maliano. Ciò posto, il Collegio ritiene che i fatti narrati dal richiedente attengano a persecuzioni per motivi di appartenenza a un gruppo sociale e pertanto integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall’art. 1A"