Tribunale di Roma 09.05.2024
“Come affermato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia), infatti, il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In conclusione, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, sia fondato il rischio attuale che parte ricorrente, qualora trasferita in Austria, possa essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti a causa delle evidenziate carenze sistemiche e, in accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere dichiarata la competenza dell’Italia a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale”