Tribunale di Genova 18 giugno 2024
"Nel caso di specie, peraltro, è dimostrato per tabulas anche un significativo livello di integrazione in Italia, ma comunque, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, il Pakistan, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall’instabile situazione politica e socioeconomica sopra ampiamente descritta.
È necessario dunque procedere ad una valutazione anche delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., che chiede al giudice di considerare anche legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine (Cassazione civile sez. VI - 07/06/22, n. 18305).
Qualora dovesse bruscamente interrompersi il suo percorso di integrazione si realizzerebbe
certamente un vulnus al suo diritto alla vita privata. In tale situazione, tenuto conto dell’effettivo
percorso di integrazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione
degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall’art. 8 CEDU e dal
citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio ed all’attuale situazione della zona di provenienza."