Tribunale di Venezia 22.07.2024
Ritiene il Collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano indici inequivoci del fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, o che possa essere vittima di re-traffincking in ipotesi di rimpatrio. Le fonti consultate individuano in particolare la stigmatizzazione quale fattore che contribuisce al re-trafficking, soprattutto quando le donne, come nel caso di specie, hanno subito la tratta per scopi sessuali.
Poiché il Collegio reputa verosimile che la ricorrente sia stata vittima di tratta, dovrà essere accolta la domanda volta a ottenere lo status di rifugiato. La persecuzione relativa al sesso costituisce infatti una forma distinta di persecuzione, che può propriamente ricadere all’interno della definizione di rifugiato ex convenzione di Ginevra del 1951, qualificandosi le donne che rischiano di subire soprusi (legate al loro sesso) quale “gruppo sociale“.